Il Decreto di ricostituzione del Comune
Decreto del Presidente della Repubblica n. 1385 del16 ottobre 1954.
Il Presidente della repubblica
Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 951, con il quale i comuni di Ripalta Guerina, Zappello ed alcune zone del territorio di Ripalta Nuova furono riuniti in Comune unico con denominazione Ripalta Cremasca;
Vista l'istanza 21 dicembre 1946, con la quale la maggioranza dei contribuenti del cessato comune di Ripalta Guerina ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Ripalta Cremasca in data 22 dicembre 1946, n. 58, e della Deputazione provinciale di Cremona in data 17 marzo 1947, n. 43, con le quali venne espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge Comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
Art. 1.
È ricostituito il comune di Ripalta Guerina, in provincia di Cremona, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
Art. 2.
Il Prefetto di Cremona, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Ripalta Cramasca, e il ricostituito comune di Ripalta Guerina, nonche', alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio, presso il comune di Ripalta Cremasca.
È fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale.
Al personale in servizio presso il comune di Ripalta Cremasca, che sarà inquadrato negli organici del comune di Ripalta Guerina, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 ottobre 1954.
EINAUDI. SCELBA.
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1955.
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 166. - Carlomagno.