Le premesse
L’Amministrazione Comunale intende perseguire il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo-animale, con la finalità di risolvere il degrado nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, a causa della presenza di escrementi di cani, con conseguenti rischi per la salute della cittadinanza.
L’abbandono delle deiezioni determina una condizione di estremo disagio della popolazione che si associa al ericolo di infezioni sanitarie.
Si ricorda che i luoghi ed i beni pubblici sono una comune proprietà che deve essere rispettata e tutelata da tutti.
Inoltre, alcuni proprietari lasciano vagare i propri cani su aree pubbliche o aperte al pubblico, in modo indiscriminato e senza assumere alcuna cautela, ponendo con ciò a rischio anche l’incolumità delle persone e della circolazione veicolare
Pertanto, l’elemento essenziale, per il conseguimento degli obiettivi posti, è rappresentato dalla gestione responsabile degli animali, ovvero dalla conoscenza e dall’attuazione, da parte dei proprietari e detentori, di precisi obblighi e comportamenti.
L'ordinanza
Ai proprietari e detentori di cani a qualsiasi titolo, ai sensi dell'ordinanza n. 7/2024, si ordina di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:
- È fatto divieto di lasciare i cani liberi di vagare incustoditi nei luoghi pubblici o aperti al pubblico siti nel territorio comunale, prescrivendo l’uso del guinzaglio;
- È fatto divieto di condurre i cani all’interno delle aree giochi per bambini, site su spazi pubblici del territorio comunale;
- È fatto obbligo di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi e al corretto smaltimento delle stesse, qualora il cane sporchi luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- È fatto obbligo di portare con sé, al fine del rispetto del dovere della raccolta delle deiezioni canine, strumenti quali paletta e/o sacchetto idoneo all’asportazione e contenimento delle feci animali, in numero sufficiente da rapportarsi alla permanenza sul luogo pubblico e alle esigenze dell’animale; tali strumentazioni dovranno essere esibite, su richiesta, ai soggetti incaricati dell’osservanza della presente ordinanza.
Sanzioni
Restando ferma l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall’art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000, la violazione della
presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 300 euro.
Dalle presenti disposizioni sono esonerati:
- i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all’effettuazione della raccolta delle deiezioni canine;
- le Forze di Polizia e la Protezione Civile qualora impieghino cani per esigenze di servizio; Sono fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale in materia di maltrattamento e malgoverno degli animali e comunque dalla normativa vigente in materia.